Determinanti, tra l’altro, l’assenza di capacità finanziaria degli eroganti, la mancanza di un’apposita delibera assembleare e la circostanza che tali pagamenti fossero avvenuti in contanti.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 1151 del 17 gennaio 2022, ha ritenuto valido l’accertamento induttivo dell’Agenzia a una società, che aveva incassato costantemente, da parte dei soci, finanziamenti non sostenuti dalla sussistenza di corrispondenti risorse economiche, ed erroneo lo spostamento, sull’ufficio, dell’onere della prova, effettuato dalla Ctr del Lazio.
L’Agenzia delle entrate notificava a una società un avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 2006, con il quale venivano contestate le operazioni di finanziamento da parte dei soci, effettuate in maniera sistemica e costante, in quanto non supportate da una pregressa capacità patrimoniale degli stessi soggetti eroganti. Di conseguenza, tali poste venivano equiparate a ricavi conseguiti in nero.
Inoltre, l’ufficio confutava l’omessa fatturazione di attività commerciali nonché la sussistenza di fatture di vendita, in quanto non transitate correttamente in contabilità.
RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE' 2024: versione Excel
Programma in Microsoft Excel per la gestione del ravvedimento speciale da concordato preventivo biennale ex art. 2-Quater, DL 113/2024, con le seguenti funzionalità:
- importazione dei dati dal file csv predisposto dall’Agenzia delle Entrate (con verifica della correttezza degli importi nello stesso presenti);
- calcolo delle imposte sostitutive per l’adesione al c.d. “ravvedimento speciale 2024 (ex art. 2-quater del DL 113/2024);
- calcolo degli importi delle rate, con determinazione degli interessi;
- produzione degli F24 dei versamenti in pdf (con possibilità di scelta di effettuare i versamenti delle imposte sostitutive sul reddito, per i soggetti in “trasparenza”, da parte dei soci o della società).
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali di Legittimità, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione le anomalie del procedimento di notifica degli atti impositivi sottesi all’intimazione di pagamento nelle ipotesi di presunta irreperibilità assoluta del destinatario.
Difatti, solo quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente le procedure di notifica sono quelle delineate dall’art. 60, comma 1 lettera e) del Dpr 600/73.
Tale condizione, di fatto, deve essere accertata dal messo notificatore attraverso ricerche illustrate con sufficiente grado di dettaglio nella relata della notifica dell’avviso di accertamento sotteso all’ingiunzione fiscale.
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