L’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 28 dicembre 2021, n. 234, ha semplificato il regime patent box, di cui dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, trasformandolo in un regime di tipo “front-end”.
In particolare, la nuova disciplina agevolativa consente di maggiorare, ai fini delle Imposte dirette e dell’IRAP, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati.
Rispetto alla precedente disciplina patent box, sono stati esclusi dal novero dei beni agevolabili i marchi di impresa e il know-how.
Inoltre, il nuovo regime agevolativo consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e
sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%.
Viene, altresì, prevista a favore dei contribuenti la possibilità di predisporre una documentazione idonea che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Il citato articolo 6, infine, demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’adozione delle disposizioni attuative, la regolamentazione della documentazione idonea, nonché le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al nuovo regime patent box, esercitabili sia dai contribuenti che non hanno aderito al precedente regime, sia, con alcune limitazioni, da quelli che intendono transitare dal vecchio al nuovo regime.
Con il provvedimento del 15 febbraio 2022, il direttore dell’Agenzia Entrate ha individuato, oltre alle attività e alle spese agevolabili, la documentazione idonea a evitare le sanzioni in caso di recupero dell’agevolazione e le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al rinnovato regime fiscale agevolato, introdotto dall’articolo 6, del Dl n. 146/2021.
Check list certificazione del revisore per investimenti in ricerca e sviluppo
La possibilità di ottenere la certificazione degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione (introdotta dall’articolo 23, comma 2, del Dl 73/2022) rappresenta un’opportunità per le imprese che devono affrontare le incertezze derivanti dalle evoluzioni normative, dalla prassi e dalla giurisprudenza non sempre concordi riguardo alla spettanza del credito d’imposta.
La certificazione si affianca a quella contabile. L’utilizzo dei due strumenti azzererà il rischio di contestazioni.
Check list certificazione del revisore per investimenti in attività di innovazione tecnologica
La possibilità di ottenere la certificazione degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione (introdotta dall’articolo 23, comma 2, del Dl 73/2022) rappresenta un’opportunità per le imprese che devono affrontare le incertezze derivanti dalle evoluzioni normative, dalla prassi e dalla giurisprudenza non sempre concordi riguardo alla spettanza del credito d’imposta.
Check list certificazione del revisore investimenti in attività di design e ideazione estetica
La possibilità di ottenere la certificazione degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione (introdotta dall’articolo 23, comma 2, del Dl 73/2022) rappresenta un’opportunità per le imprese che devono affrontare le incertezze derivanti dalle evoluzioni normative, dalla prassi e dalla giurisprudenza non sempre concordi riguardo alla spettanza del credito d’imposta.
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