Martedì 11 luglio 2023

IL REGIME DEI LAVORATORI IMPATRIATI: attestazione per l’applicazione della ritenuta agevolata

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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I cittadini Italiani che trasferiscono la residenza in Italia per svolgere attività lavorativa possono beneficiare del c.d. “regime degli impatriati” (ai sensi del D.lgs 147/2015), una misura che prevede una riduzione del 70% della base imponibile del reddito di lavoro, nel caso la residenza fiscale venga trasferita nelle regioni del centro o nord Italia, e del 90% nel caso il trasferimento avvenga in alcune regioni del sud Italia.

La durata dell’agevolazione è inizialmente di 5 anni, prorogabile di ulteriori 5 anni in presenza di determinate condizioni. L’agevolazione permette di versare una quota IRPEF notevolmente ridotta, mentre i contributi INPS che alimentano la pensione rimangono dovuti in misura intera sia per la quota del lavoratore sia per la quota contribuita dal datore di Lavoro.

Vi proponiamo un Fac-Simile di autodichiarazione per l’accesso ai benefici ex art. 16 D.lgs. 147/2015. Il modello è personalizzabile.

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    L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.

    a cura di: Dott. Paolo Lacchini
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    Con il Provvedimento del 28 febbraio 2024, Prot. n. 68687, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi PF 2024, relativo ai redditi 2024. 

    Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2024 (periodo d’imposta 2023), ed illustrate in questa dispensa, sono le seguenti:

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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    Per il periodo d’imposta 2023, i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti entro il 16 marzo, mediante invio postale o consegna diretta, e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia Entrate entro la medesima data (il 16 cade di sabato, per cui la scadenza slitta al 18 marzo 2024).
    È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

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