L'Agenzia delle Entrate, nel Provvedimento del 15 gennaio 2021, definisce regole e modalità di applicazione dell'imposta sui servizi digitali, che prevede un'aliquota del 3% sui ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da soggetti esercenti attività d’impresa.
Il documento tiene conto delle osservazioni ricevute dagli operatori tramite la consultazione pubblica conclusa a dicembre 2020.
Versamento dell'imposta
Il versamento dell'imposta deve avvenire, tramite modello F24, entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili, Per il primo anno di applicazione dell’imposta, come previsto dal DL 14 gennaio 2021, n. 3, il termine per il versamento è prorogato al 16 marzo 2021. I codici tributo da utilizzare saranno forniti dall'Agenzia Entrate con separata Risoluzione, nella quale saranno fornite anche istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.
I soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24, potranno effettuare il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600), indicando quale causale del bonifico: il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento
Adempimenti dichiarativi
La dichiarazione annuale dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili. Anche in questo caso, in sede di prima applicazione, la dichiarazione relativa all’imposta dovuta per le operazioni imponibili nell’anno 2020 potrà essere presentata entro il 30 aprile 2021.
Il modello di dichiarazione dell'imposta, con le relative istruzioni, sarà approvato con separato Provvedimento.
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