Giovedì 16 novembre 2023

Imposta di bollo entro il 30 novembre 2023

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Scade il 30 novembre il termine per il versamento dell’imposta di bollo per le fatture emesse nel terzo trimestre 2023.

Il cosiddetto “Decreto Semplificazioni” ha previsto che, se l’imposta dovuta per il primo / secondo trimestre risulta pari o inferiore a € 5.000 (in precedenza la soglia era di € 250), il versamento potrà essere effettuato entro il termine previsto per il secondo / terzo trimestre.

E’ pertanto possibile che al 30 novembre debba essere versata l’imposta di bollo relativamente anche al I e al II trimestre 2023.

L’Agenzia Entrate ha reso noto che, anche nel caso in cui il versamento riguardi più trimestri, questo deve essere effettuato tenendo distinti i singoli trimestri ed utilizzando il relativo codice tributo.

Si ricorda che i codici tributo individuati sono i seguenti:

2521 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 1° trimestre
2522 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 2° trimestre
2523 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 3° trimestre
2524 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 4° trimestre

 


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    È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
    È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

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