Mercoledì 29 settembre 2021

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Scade il 30 settembre il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre del 2021. Nella stessa data saranno chiamati al versamento i contribuenti che relativamente al primo trimestre solare dell’anno siano risultati debitori del tributo per un ammontare non superiore all’importo di 250 euro e abbiano deciso di rinviare il pagamento alla scadenza relativa al trimestre successivo, rispetto a quella, ordinaria.

Si ricorda che il pagamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Grazie a una apposita funzionalità, presente nella sezione “Pagamento imposta di bollo” del portale “Fatture e Corrispettivi”, sarà possibile procedere direttamente al pagamento, indicando l’IBAN relativo al conto corrente sul quale si intende addebitare l’imposta.

La procedura web dell’Agenzia delle Entrate consentirà anche la possibilità di ottenere il calcolo dell’importo dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, nel caso in cui il contribuente intendesse avvalersi del ravvedimento per il ritardato versamento rispetto alla scadenza prevista (provv. Agenzia delle Entrate n. 34958/2021, § 4.3).

È comunque possibile pagare l’imposta dovuta per il secondo trimestre mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 2522 (per il primo, terzo e quarto trimestre vanno utilizzati, rispettivamente, i codici 2521, 2523 e 2524).

A decorrere dal prossimo 15 ottobre, l’Amministrazione finanziaria metterà invece a disposizione gli elenchi A e B delle fatture elettroniche emesse via SdI nel terzo trimestre del 2021. Da tale data i contribuenti potranno eventualmente modificare il suddetto elenco B, contenente le e-fatture che soddisfano contestualmente le seguenti condizioni:

  • la somma degli importi delle operazioni documentate supera il valore di 77,47 euro;
  • è stato valorizzato uno dei codici N2.1 (operazioni non soggette per carenza del requisito territoriale), N2.2 (altre operazioni non soggette), N3.5 (operazioni non imponibili a seguito di presentazione di dichiarazione di intento), N3.6 (altre operazioni non imponibili) e N4 (operazioni esenti);
  • non sono state riportate le specifiche codifiche di esclusione dall’imposta di bollo.

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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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