Mercoledì 23 agosto 2023

Imprese editrici: dal 5 settembre le domande per il credito d'imposta sull'acquisto della carta

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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La Legge di Bilancio 2023 ha riconosciuto il credito d'imposta relativo all'acquisto della carta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, anche  per gli anni 2022 e 2023, nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, ed entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno.
Le modalità applicative del credito d'imposta per l’anno 2022 e 2023 sono contenute nella Circolare del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 6 dicembre 2022.

L'agevolazione, destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici, è alternativa e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, e con i contributi diretti di cui al Dl n. 70/2017.

Le imprese editrici che intendono accedere al beneficio, per l'anno 2023 possono presentare la domanda al Dipartimento a partire dalle ore 10.00 del 5 settembre 2023 e fino alle ore 17.00 del 6 ottobre 2023. Nella domanda dovranno essere dichiarate le spese sostenute nell'anno 2022.
La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via SPID o CNS, cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “credito d’imposta carta 2023 (spese sostenute nell'anno 2022)” del menù “Servizi on line”.

Qui tutti i dettagli.


Fonte: https://www.informazioneeditoria.gov.it
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    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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