Con Risoluzione n. 53/E del 30 settembre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6982" per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell'IMU.
Si tratta, in particolare, del credito d'imposta introdotto dall'art. 2 del Dl n. 21/2022 (Decreto "Ucraina"), da utilizzare in compensazione, pari al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata Imu 2021 per gli immobili accatastati D/2.
I sede di compilazione del modello F24 il codice tributo "6982", denominato "Credito d'imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell'IMU - articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21", è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, nel formato "AAAA".
Nel Provvedimento delle Entrate del 16 settembre scorso l'Agenzia Entrate ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto dell'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti per accedere al credito d'imposta.
Crediti d’imposta Zes 2025: certificazione professionista incaricato della revisione legale
Sulla rampa di lancio le istanze per l’accesso al tax credit per il Mezzogiorno che premia gli investimenti del 2025.
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Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
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