Con Avviso del 23-12-2021 il Ministero del Turismo ha individuato le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n.152.
In riferimento a questo avviso il Ministero ha chiarito (FAQ del 5 aprile 2022) che sul totale delle spese ammissibili viene prima calcolato il contributo a fondo perduto, che non può essere superiore al 50% delle spese sostenute e comunque non superiore al limite massimo di 100mila euro per ciascun beneficiario.
Poi sull’ammontare rimanente delle spese ammissibili, non coperte dal contributo a fondo perduto, viene calcolato l’incentivo riconoscibile sotto forma di credito d’imposta applicando una percentuale, non superiore all’80%.
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La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
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