Lunedì 18 gennaio 2021

IMU: nessuna esenzione per gli iscritti all'AIRE

a cura di: Meli e Associati
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Dal 2015 e fino al 2019, per i cittadini iscritti all’Anagrafe Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) l’immobile in Italia si poteva considerare Abitazione principale (e quindi esente IMU) solo se si era pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero.

Dal 2020 (Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/787 – Legge27 dicembre 2019, n. 160) non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale per i pensionati come sopra specificato. Quindi per gli iscritti all’AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione.

Per i residenti all’estero che possiedono immobili in Italia e che non possono pagare con F24, il versamento dell’imposta va effettuato con Bonifico Bancario al Comune dove sono ubicati gli immobili. Le coordinate su cui fare il bonifico devono essere chieste al Comune, presso l’Ufficio Tributi.

In generale è buona norma inserire nella causale del versamento gli stessi dati contenuti nel Modello F24, ovvero Codice fiscale o partita IVA del contribuente, indicazione dell’imposta versata (IMU/TASI/TARI), l’anno di riferimento, indicare se si tratta di “Acconto” o “Saldo”. Possibilmente inserire, se si riesce, anche i Codici Tributo.

A seconda del comune può essere utile o richiesto di inviare anche copia del bonifico via Fax o mail. E’ sempre opportuno contattare l’Ufficio Tributi del Comune per definire la procedura.


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