Martedì 12 settembre 2023

In scadenza i Bonus energetici 3° e 4° trimestre 2022

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Per i crediti d’imposta energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 sono imminenti due importanti scadenze:

  • il 20 settembre scade il termine per comunicare all’Agenzia Entrate la cessione dei crediti maturati dalle imprese per le spese sostenute nel 3° e 4° trimestre 2022.
  • il 30 settembre scade il termine per effettuare la “remissione in bonis” che deve necessariamente essere eseguita prima di procedere all’utilizzo del credito d’imposta in compensazione tramite F24.

Ricordiamo che per regolarizzare l’eventuale mancata comunicazione, entro lo scorso 16 marzo, dei crediti d’imposta energia del 3° e 4° trimestre 2022, è previsto l’utilizzo della remissione in bonis entro il 30 settembre 2023 a condizione che:

  • la violazione non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza
  • il contribuente sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento
  • venga inviata la comunicazione omessa entro il 30 settembre 2023
  • sia versata la sanzione minima di 250 euro tramite modello F24 Elide con il codice tributo “8114”.

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    La prima comunicazione deve essere inviata, direttamente dal contribuente o da un intermediario autorizzato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dal 31 marzo al 30 maggio 2025.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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    a cura di: AteneoWeb Cloud 3
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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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