Il 16 giugno 2020 scade il termine per versare il primo acconto di IMU per l'anno di imposta 2020.
La Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che a decorrere dall'anno in corso, l'imposta unica comunale (c.d. IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).
La IUC, meglio conosciuta come IMU è ora accorpata alla TASI, Tassa sui servizi indivisibili.
La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti.
La grossa novità riguarda il fatto che dall'anno 2020 i detentori degli immobili non saranno più tenuti al versamento della TASI che era, invece, dovuta fino al 2019 sia dal titolare del diritto reale sull'immobile che dall'occupante; nel caso di immobile in affitto la TASI era dovuta infatti sia dal locatore che dal conduttore.
La disciplina dell'IMU è in continuità con la normativa precedente.
Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili.
Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce, come già previsto in precedenza, presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
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Nel documento sono riportati, in forma sintetica, gli effetti fiscali (imposte dirette, indirette e ipocatastali) delle operazioni di cessione, donazione e successione, sia di aziende che di partecipazioni societarie.
Sono sintetizzati i profili di imposizione, diretta ed indiretta, per le seguenti fattispecie:
- cessione di azienda;
- donazione di azienda;
- successione di azienda;
- cessione di partecipazione societaria;
- donazione di partecipazione societaria;
- successione di partecipazione societaria.
Sono esporti, inoltre, i tratti salienti dei patti di famiglia, con rimando alla relativa normativa.
Il documento è aggiornato gennaio 2025.
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