Lunedì 2 novembre 2020

Incompatibilità tra l'esercizio di attività di impresa e l'iscrizione nell'elenco difensori tributari: la risposta del MEF

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con la Risoluzione n. 7/DF del 22 ottobre 2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze risponde ad un quesito in tema di incompatibilità per l'iscrizione elenco difensori tributari ed esercizio attività d'impresa.

In particolare la Risoluzione risponde a un quesito volto a conoscere la sussistenza di una incompatibilità tra l'iscrizione nell'Elenco Unico Nazionale dei soggetti abilitati alla rappresentanza dei contribuenti innanzi alle CC.TT. e l'esercizio di attività d'impresa complementari ed accessorie all'attività di esperto tributarista, mediante società "di mezzi" o "di servizi", delle quali il soggetto iscritto sia socio.

Richiamando le disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, che prevede che l'attività di tributarista possa essere svolta anche in forma societaria, il MEF chiarisce quanto segue:

  • qualora il soggetto abilitato alla difesa innanzi alle Commissioni tributarie risulti esercitare l'attività professionale in forma societaria in base alle disposizioni di cui sopra, che disciplinano la professione non organizzata in ordini e collegi, le condizioni preclusive previste dall'articolo 9, comma 2, del regolamento n. 106/2019, non risultano applicabili.
  • laddove, invece, l'esercizio dell'attività professionale in forma societaria non avvenga in base alle disposizioni contenute nella suddetta legge n. 4/2013, l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 546/92, può essere mantenuta a condizione che il professionista non rivesta nella società la qualifica di:
    • socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale;
    • amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa;
    • presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione.

Fonte: https://www.finanze.gov.it
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    Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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