Nella Circolare n. 19/E del 10 ottobre, relativa all'indennità di 100 euro prevista per quest’anno dal Decreto Omnibus e destinata ai lavoratori dipendenti (c.d. Bonus "Natale"), l'Agenzia delle Entrate chiarisce in merito agli adempimenti che spettano sia al datore di lavoro che al lavoratore.
Il primo, come sostituto d'imposta, riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità, su richiesta del lavoratore dipendente, il quale è tenuto ad attestare per iscritto di avervi diritto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
Se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, deve presentare all’ultimo datore di lavoro, quindi a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, anche le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.
Nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità sarà erogata dal datore di lavoro individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.
Le somme erogate sono recuperate dal datore di lavoro sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, utilizzando il modello F24, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
Successivamente all’erogazione, il datore di lavoro verifica in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.
Ravvedimento speciale da concordato 2025: informativa e liberatoria
Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024
Foglio di calcolo per la determinazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024.
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