A seguito di parere conforme da parte del MEF e del Ministero del Lavoro, arrivano i chiarimenti Inps relativi al prolungamento fino a 150 dalla notifica del termine per il pagamento, senza l'applicazione di ulteriori somme aggiuntive, delle cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021.
In particolare l'Istituto, nel Messaggio n. 4131 del 24 novembre 2021, chiarisce che tale dilazione non si applica alle somme dovute all'Istituto, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Pertanto il suddetto termine resta di 60 giorni.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire in innanzi gli organi della giustizia tributaria, l’annullamento degli avvisi di intimazione (o ingiunzioni fiscali) recanti somme richieste a titolo di tasse automobilistiche.
In particolare le eccezioni riguardano:
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento
Guida dell'Agenzia Entrate in tema rateizzazione delle cartelle di pagamento, aggiornata a gennaio 2025.
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