Le categorie di lavoratori indicate nel Decreto "Cura Italia" (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), che hanno già percepito l'indennità COVID-19 (bonus 600 euro) di marzo 2020, potranno ricevere a breve l'indennità 600 euro di aprile senza presentare nuova domanda, come previsto dal decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
I beneficiari riceveranno il consueto SMS di notifica. Il secondo pagamento di aprile sarà disposto dal 20 maggio e sarà possibile verificare il pagamento eseguito da INPS anche accedendo alla sezione "Pagamenti" del Fascicolo previdenziale del cittadino (con codice fiscale e PIN, SPID, CIE o CNS), selezionando nel menu del servizio le voci "Prestazioni>Pagamenti".
Per consultarne gli esiti, modificare la modalità di pagamento o rinunciare al bonus, coloro che hanno già presentato la domanda possono accedere al servizio indennità COVID-19 con il codice fiscale e le proprie credenziali (PIN, SPID, CIE, CNS e anche PIN semplificato).
L'Istituto informa inoltre che, entro la fine di maggio, sarà pubblicata la versione aggiornata del servizio per consentire l'invio della domanda alle nuove categorie di lavoratori incluse dal decreto del 30 aprile 2020: lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo, intermittenti, lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA con contratti di lavoro occasionale, venditori a domicilio.
Qui il Comunicato Stampa dell'Inps.
FLAT TAX FORFETTARI 2025, test di convenienza (versione Cloud)
Applicazione in cloud che stima in modo semplice, ma senza sacrificare la precisione dei risultati, il diverso trattamento fiscale previsto tra il regime ordinario e il regime forfettario (ex L. 190/2014) applicabile a tutte le persone fisiche, imprese o professionisti, con ricavi o compensi fino a 85.000 euro con due aliquote, a seconda che l’attività sia una "start up” o meno.
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Ravvedimento speciale da concordato 2025: informativa e liberatoria
Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
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