Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% (Art. 15, comma 1, lett. a) e b), del TUIR).
Parliamo, in particolare, di:
Nella Circolare "omnibus" del 25 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione spetta con limiti diversi a seconda della finalità per cui è stato contratto il mutuo e, talvolta, del periodo di sottoscrizione del medesimo.
In generale, in caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione solo per la propria quota di interessi nei limiti previsti da ogni tipologia e quindi non è possibile portare in detrazione la quota degli interessi sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico.
Fanno eccezione i mutui stipulati per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Infatti, nel caso in cui il mutuo sia cointestato tra i due coniugi di cui uno fiscalmente a carico dell’altro, il coniuge che ha sostenuto interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote. La condizione di coniuge fiscalmente a carico, precisano le Entrate, deve sussistere nell’anno d’imposta in cui si fruisce della detrazione.
L'Agenzia ricorda che, dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese per interessi passivi di mutuo spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o tramite altri sistemi di pagamento "tracciabili".
Sono idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.
La detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo, chiarisce infine l'Agenzia Entrate, compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).
RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE': versione Excel
Programma in Microsoft Excel per la gestione del ravvedimento speciale da concordato preventivo biennale ex art. 2-Quater, DL 113/2024, con le seguenti funzionalità:
- importazione dei dati dal file csv predisposto dall’Agenzia delle Entrate (con verifica della correttezza degli importi nello stesso presenti);
- calcolo delle imposte sostitutive per l’adesione al c.d. “ravvedimento speciale 2024 (ex art. 2-quater del DL 113/2024);
- calcolo degli importi delle rate, con determinazione degli interessi;
- produzione degli F24 dei versamenti in pdf (con possibilità di scelta di effettuare i versamenti delle imposte sostitutive sul reddito, per i soggetti in “trasparenza”, da parte dei soci o della società).
La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento
Guida dell'Agenzia Entrate in tema rateizzazione delle cartelle di pagamento, aggiornata a gennaio 2025.
Richiesta dati per la Dichiarazione IVA 2025 (periodo d'imposta 2024)
La dichiarazione IVA 2025, relativa al periodo d’imposta 2024, quest’anno potrà essere presentata a partire dal 1° febbraio 2025 fino al termine ultimo del 30 aprile 2025.
Come per l’esercizio precedente, il credito IVA minore di 5.000 euro può essere utilizzato già a partire dal 1° gennaio 2025.
L’eventuale eccedenza potrà invece essere utilizzata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.
Rispetto al modello dell’anno precedente le modifiche sono limitate.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi