Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% (Art. 15, comma 1, lett. a) e b), del TUIR).
Parliamo, in particolare, di:
Nella Circolare "omnibus" del 25 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione spetta con limiti diversi a seconda della finalità per cui è stato contratto il mutuo e, talvolta, del periodo di sottoscrizione del medesimo.
In generale, in caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione solo per la propria quota di interessi nei limiti previsti da ogni tipologia e quindi non è possibile portare in detrazione la quota degli interessi sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico.
Fanno eccezione i mutui stipulati per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Infatti, nel caso in cui il mutuo sia cointestato tra i due coniugi di cui uno fiscalmente a carico dell’altro, il coniuge che ha sostenuto interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote. La condizione di coniuge fiscalmente a carico, precisano le Entrate, deve sussistere nell’anno d’imposta in cui si fruisce della detrazione.
L'Agenzia ricorda che, dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese per interessi passivi di mutuo spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o tramite altri sistemi di pagamento "tracciabili".
Sono idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.
La detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo, chiarisce infine l'Agenzia Entrate, compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).
La nuova classificazione ATECO2025: strumenti utili per lo Studio professionale
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
L’individuazione del codice ATECO più adatto a rappresentare l’attività svolta spetta al titolare dell’attività economica che deve comunicarlo, fin dall’inizio attività, all’Agenzia Entrate e, se necessario, alla Camera di Commercio e ad altri enti.
RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE': versione Excel
Programma in Microsoft Excel per la gestione del ravvedimento speciale da concordato preventivo biennale ex art. 2-Quater, DL 113/2024, con le seguenti funzionalità:
- importazione dei dati dal file csv predisposto dall’Agenzia delle Entrate (con verifica della correttezza degli importi nello stesso presenti);
- calcolo delle imposte sostitutive per l’adesione al c.d. “ravvedimento speciale 2024 (ex art. 2-quater del DL 113/2024);
- calcolo degli importi delle rate, con determinazione degli interessi;
- produzione degli F24 dei versamenti in pdf (con possibilità di scelta di effettuare i versamenti delle imposte sostitutive sul reddito, per i soggetti in “trasparenza”, da parte dei soci o della società).
PACCHETTO ACCESSO SITI FISCALI (accesso diretto con credenziali utente e accesso come delegati)
Il pacchetto contiene i software in MS Excel ACCESSO SITI FISCALI (accesso diretto con credenziali utente) e ACCESSO DELEGATI (Cassetto Fiscale - Fatture e Corrispettivi).
Il primo permette di accedere alle aree riservate dei siti fiscali (Area Riservata Agenzia Entrate / Cassetto Fiscale / Dichiarazioni Precompilate / Fatture Consumatori Finali / Fatture e Corrispettivi / Agenzia Entrate Riscossioni) utilizzando le credenziali dell’utente.
Il secondo permette di accedere al Cassetto Fiscale e al sito Fatture e Corrispettivi in qualità di soggetti delegati dal cliente.
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