Con la Risposta n. 217 del 26 aprile 2022, indirizzata ad un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali, l'Agenzia delle Entrate conferma quanto già indicato in precedenza, ossia che:
Il suddetto obbligo riguarda, precisano ancora le Entrate, anche tutti gli altri documenti rilevanti ai fini tributari che gli intermediari trasmettono all'Agenzia delle entrate o gestiscono in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei contribuenti.
Relativamente poi al periodo di conservazione delle copie delle dichiarazioni fiscali l'Agenzia Entrate, rinviando all'articolo 3, comma 9-bis, del d.P.R. n. 322/1998 secondo il quale i soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano copia di quelle trasmesse "per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600", chiarisce che, tale termine, non può essere inteso in maniera statica, ossia «il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione», ma come "termine per l'accertamento" del periodo d'imposta di riferimento.
Così, non solo esso troverà applicazione anche per dichiarazioni diverse da quelle sui redditi ma, altresì, per l'intero arco temporale necessario a tal fine, sia esso diminuito o maggiorato, rispetto a quello ordinario, in ragioni di peculiari previsioni normative, quali quella di cui all’articolo 12 Dl n. 78/2009 o altre, previste, ad esempio, dalla legislazione di emergenza necessaria a far fronte ad eventi imprevedibili come sismi, alluvioni o altri eventi eccezionali.
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