E' soggetta a sanzione l’omessa indicazione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.
La finalità dell’obbligo di dichiarare gli investimenti esteri (art. 4, comma 2, del D.L. n. 167/1990), difatti, è quella di garantire il monitoraggio degli investimenti esteri, quali indicatori della capacità contributiva.
Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 28077/% del 30 ottobre 2024) che, in linea con la precedente giurisprudenza sul tema, ha cassato con rinvio la sentenza di secondo grado.
Il caso portato all'attenzione della Suprema Corte ha riguardato un contribuente che aveva omesso di indicare in dichiarazione un’attività finanziaria detenuta all’estero, avendo inoltre contestato la proporzionalità del regime sanzionatorio italiano alla luce della giurisprudenza eurounitaria sul punto.
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
Guida alla compilazione comunicazione integrativa Credito 'Zes unica Mezzogiorno'
Tutto pronto per la comunicazione integrativa legata al credito d’imposta Zes unica nel Mezzogiorno. L’istanza va inviata dal 18 novembre al 2 dicembre.
Una piccola guida commentata al modello di comunicazione integrativa dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella Zes unica.
L’aggiornamento, con provvedimento del 4 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate, si è reso necessario per permettere alle imprese di inserire anche gli investimenti aggiuntivi effettuati rispetto a quanto riportato nella comunicazione di prenotazione dei fondi.
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