L'articolo 1, commi 242 e 243 della Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) hanno introdotto alcune importanti disposizioni in materia di obblighi anagrafici.
In particolare, il comma 242, di modifica della Legge n. 1228/1954, da un lato eleva l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all’estero o dall’estero, dall'altro riduce la sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di comunicazioni tardive da parte dell'interessato, purché rese comunque entro 90 giorni dal termine prescritto.
In particolare, per l’inadempimento degli obblighi anagrafici la sanzione amministrativa "piena" è ora compresa tra i 100 e i 500 euro. La sanzione è ridotta ad un decimo del minimo (quindi a 10,00 euro) di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
Introdotte anche misure più severe per chi, spostando anche solo di fatto la propria residenza all’estero, non ottempera all’iscrizione all’AIRE.
Per la mancata comunicazione della residenza in caso di trasferimento dall’estero è infatti prevista una sanzione amministrativa pecuniaria tra i 200 e i 1.000 euro per ciascun anno in cui perduri l’omissione.
La sanzione viene ridotta ad un decimo del minimo (dunque a 20,00 euro), se la comunicazione ai fini dell’ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata con un ritardo non superiore a 90 giorni, sempre a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
L’accertamento e all’irrogazione della sanzione è di competenza esclusiva del Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
Il successivo comma 243 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2024 prevede uno specifico obbligo di segnalazione al Comune di iscrizione anagrafica in capo a tutte le amministrazioni pubbliche che, nell’esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di elementi tali da indicare la residenza all’estero, anche solo di fatto, del concittadino. Il comune di iscrizione anagrafica dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni ricevute, così da poter dare inizio a controlli di carattere tributario.
Nuova classificazione ATECO 2025
Il Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione UE del 10 ottobre 2022 ha aggiornato la classificazione statistica delle attività economiche denominata NACE (Nomenclatura generale delle Attività economiche nella Comunità Europea), introducendo nuove classificazioni volte a rappresentare in modo più puntuale l’evoluzione del tessuto produttivo ed economico internazionale.
GESTIONE MIGRAZIONE CLIENTI da 'ATECO 2022' ad 'ATECO 2025'
Lo scorso 11 dicembre 2024, in Italia, l’ISTAT ha pubblicato la struttura della classificazione ATECO 2025, con lo scopo di dettagliare a livello nazionale i contenuti espressi nella classificazione europea delle attività economiche (NACE).
Più recentemente, il 7 febbraio 2025, l’ISTAT ha pubblicato anche le relazioni di corrispondenza tra le classificazioni delle attività economiche ATECO 2025 e la versione precedente (aggiornamento 2022 di ATECO 2007).
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE': versione Excel
Programma in Microsoft Excel per la gestione del ravvedimento speciale da concordato preventivo biennale ex art. 2-Quater, DL 113/2024, con le seguenti funzionalità:
- importazione dei dati dal file csv predisposto dall’Agenzia delle Entrate (con verifica della correttezza degli importi nello stesso presenti);
- calcolo delle imposte sostitutive per l’adesione al c.d. “ravvedimento speciale 2024 (ex art. 2-quater del DL 113/2024);
- calcolo degli importi delle rate, con determinazione degli interessi;
- produzione degli F24 dei versamenti in pdf (con possibilità di scelta di effettuare i versamenti delle imposte sostitutive sul reddito, per i soggetti in “trasparenza”, da parte dei soci o della società).
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