Con Risoluzione n. 37/E dell'11 luglio 2022 l'Agenzia Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili, previsto dall'articolo 5 del Dl n. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
Si tratta del codice tributo "6978", denominato "Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione, - articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4".
Il credito d'imposta, in particolare, spetta alle imprese del settore turistico e a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 (Gestione di piscine), in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Modalità, termini di presentazione e contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni per ottenere il credito d'imposta sono contenuti nel Provvedimento dell'Agenzia Entrate del 30 giugno 2022.
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Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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