Con la Risoluzione n. 47 del 13 luglio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni previste dall’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona franca urbana (Zfu) istituita nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016.
In particolare, il citato articolo è intervenuto disponendo la proroga, per gli anni 2021 e 2022, del periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse ai beneficiari dei precedenti bandi e per estendere le agevolazioni alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2021.
Il codice tributo istituito, utile per consentire l’utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è il seguente:
FLAT TAX FORFETTARI 2025, test di convenienza (versione Cloud)
Applicazione in cloud che stima in modo semplice, ma senza sacrificare la precisione dei risultati, il diverso trattamento fiscale previsto tra il regime ordinario e il regime forfettario (ex L. 190/2014) applicabile a tutte le persone fisiche, imprese o professionisti, con ricavi o compensi fino a 85.000 euro con due aliquote, a seconda che l’attività sia una "start up” o meno.
In particolare:
- 5% per le start up;
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Pacchetto software per la gestione delle assegnazioni e cessioni agevolate degli immobili di società e relativa tassazione in capo alla stessa e ai soci.
Gestione, altresì, della estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.
Per maggiori informazioni vedi le descrizioni relative ai singoli prodotti che compongono il pacchetto.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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