Con la Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo e le prime istruzioni operative in merito all'applicazione dell'articolo 124 del Decreto "Rilancio, che ha introdotto una disciplina IVA agevolata per l'acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nel documento vengono inoltre fornite risposte ai dubbi degli operatori del settore e delle associazioni di categoria sulla misura, che prevede l'esenzione da Iva fino al tutto il 2020 e l'aliquota al 5% a partire dal 1° gennaio 2021, per le cessioni di beni ritenuti necessari a gestire l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In una di queste l'Agenzia Entrate chiarisce che, nella nozione di «termometri» contenuta nell'articolo 124, comma 1, del Decreto Rilancio sono comprese tutte le tipologie destinate alla misurazione della temperatura corporea, inclusi i termoscanner. Anche quest'ultimi, quindi, rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione della norma in commento.
Inoltre, l'Agenzia precisa che sono agevolabili anche le mascherine c.d. "ricaricabili" ossia quelle riutilizzabili perché dotate di filtro intercambiabile, venduto anche separatamente.
Rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 124 anche i saturimetri (pulsossimetri e ossimetri) che godono quindi dell'Iva agevolata al pari degli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D dell'Agenzia delle Dogane.
Pacchetto software per la gestione delle assegnazioni e cessioni agevolate degli immobili di società e relativa tassazione in capo alla stessa e ai soci.
Gestione, altresì, della estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.
Per maggiori informazioni vedi le descrizioni relative ai singoli prodotti che compongono il pacchetto.
Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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