La legge di conversione del decreto “Salva infrazioni” (Dl n. 131/2024) ha abrogato la disposizione che escludeva dall’applicazione dell’IVA i trasferimenti temporanei di personale tra aziende.
La novità vale per i distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 mentre non ha rilevanza per i periodi anteriori per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi, come specificato dalla sentenza della Corte di giustizia dell’11 marzo 2020 (causa C-94/2019).
Dal 1° gennaio 2025 i prestiti ed i distacchi di personale sono quindi generalmente imponibili ai fini IVA con aliquota del 22%.
Il soggetto passivo distaccatario con un pro-rata di detraibilità totale potrà detrarre l’IVA. Al contrario per i distaccatari con diritto alla detrazione limitato (per esempio banche, assicurazioni, servizi postali e medici) la novità comporterà un aggravio del costo derivante dall’indetraibilità dell’IVA.
In caso di controparti estere, trattandosi di una prestazione di servizio generico transnazionale, l’IVA è dovuta nel paese di stabilimento del committente e quindi:
Ravvedimento speciale da concordato 2025: informativa e liberatoria
Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024
Foglio di calcolo per la determinazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024.
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