Giovedì 30 dicembre 2021

La Legge di Bilancio 2022

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Nella giornata del 29 dicembre 2021 la Camera ha espresso il voto di fiducia alla Legge di Bilancio 2022, che attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

È quindi ufficializzata la riforma dell’IRPEF, con la rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni, la ridefinizione del perimetro dei soggetti passivi dell’IRAP, la proroga sostanziale delle detrazioni edilizie e dei bonus fiscali per gli investimenti in beni strumentali.

Si riporta una sintesi delle principali misure in ambito fiscale.

  • IRPEF: la tassazione Irpef si basa ora su 4 aliquote e non più su 5. 23% per redditi fino a 15.000 euro, 25% fino a 28.000 euro, 35% fino a 50.000 euro e 43% fino a 50.000. È altresì prevista una modifica delle detrazioni per lavoratori dipendenti, pensionati e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi
  • IRAP: a decorrere dal periodo d’imposta 2022, non sarà più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni
  • COMPENSAZIONE CREDITI: a decorrere dal 1° gennaio 2022 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è elevato a 2 milioni di euro.
  • SUPERBONUS 100%: per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo
  • VISTO DI CONFROMITA’: il visto di conformità per il Superbonus è chiesto non soltanto ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, ma anche per l’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia Entrate, o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente che intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il visto di conformità
  • CESSIONE CREDITI/SCONTO IN FATTURA: viene estesa agli anni 2022, 2023 e 2024 la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. L’obbligo di rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese sostenute si applica, in caso di opzione ex art. 121, anche in relazione alle spese che risultano agevolate con bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%. Sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità delle spese gli interventi classificati come attività di edilizia libera e gli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro. l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o cessione del credito è esercitabile anche con riferimento alla detrazione Irpef del 50% spettante sulle spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune
  • ECOBONUS, RISTRUTTURAZIONI, BONUS VERDE E SISMABONUS: prorogate fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni fiscali previste
  • BONUS MOBILI: prorogato fino al 31 dicembre 2024, con tetto massimo di spesa fissato a 10.000 euro per l’anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024
  • BONUS FACCIATE: prorogato fino al 31 dicembre 2022, nella misura del 60% e non più 90%

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  • Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025

    Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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