Al via la dichiarazione precompilata 2023.
Dal 2 maggio è infatti possibile consultarla e, dall’11 maggio, sarà possibile accettare o modificare i modelli 730 o Redditi ed inviarli all’Agenzia delle Entrate.
In particolare, il 730 precompilato dovrà essere inviato entro il 2 ottobre 2023, mentre il modello Redditi (e il modello Redditi correttivo del 730) entro il 30 novembre 2023.
Quest'anno, ricordano le Entrate, nella precompilata saranno utilizzati nuovi dati rispetto a quelli già presenti gli scorsi anni (come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie, per gli asili nido, le spese per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico), ovvero:
Tra le novità di quest'anno, anche la possibilità di delegare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria precompilata e a utilizzare gli altri servizi online anche via web o in videochiamata.
Come fare per accedere alla precompilata?
Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata del sito dell'Agenzia Entrate tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns).
È possibile accedere anche con le credenziali Fisconline o Entratel, solo per i soggetti titolati ad averle, o con le credenziali dell’Inps (pin “dispositivo”), rilasciate dell’ente di previdenza solo per i residenti all’estero con un documento di riconoscimento italiano.
Tutte le regole relative alle modalità di accesso e alle deleghe sono definite in due provvedimenti (del 17 e del 18 aprile 2023) firmati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Disponibili anche un video informativo sul canale YouTube dell'Ag. Entrate e una guida dedicata.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Tassazione dividendi SRL: analisi di convenienza tra 26% e 'trasparenza': versione Excel
Aggiornato con le tabelle aliquote IRPEF 2025.
La Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) ha modificato la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, rendendo omogeneo il trattamento delle partecipazioni ‘qualificate’ e ‘non qualificate’, ed assoggettando entrambe ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%.
Ravvedimento speciale da concordato 2025: informativa e liberatoria
Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).
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