Lunedì 15 aprile 2024

La protocollazione delle fatture di acquisto

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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Il comma 1 dell’articolo 25 del D.P.R. 633/1972 prevedeva che le fatture di acquisto risultassero:

  • numerate progressivamente (protocollate)
  • e registrate in modo che fosse assicurata l’ordinata rilevazione del documento di acquisto e l’univocità dell’annotazione nei registri.

Non era necessario che il numero progressivo di registrazione sul registro IVA coincidesse con il numero di protocollo ma era richiesta l’annotazione di entrambi i numeri attribuiti alla fattura, sia sul registro dei protocolli di arrivo sia sul registro Iva degli acquisti, assicurando in tal modo l’univoca correlazione tra i dati contenuti nel documento e i dati registrati.

Con l’avvento della fatturazione elettronica la protocollazione risulta automaticamente assolta per tutte le fatture elettroniche inviate tramite SdI.

Il D.L. 119/2018 ha quindi abrogato l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture, nonché l’indicazione nel registro del numero progressivo ad essa attribuito (il cd. protocollo). In particolare l’art.13 del D.L. 119/2018 che contiene nuove “Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti”  ha apportato le seguenti modifiche all’art.25 del D.P.R. 633/1972:

  1. al primo comma, le parole «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17»;
  2. al secondo comma, le parole «il numero progressivo ad essa attribuito» sono soppresse.

Le stesse regole si applicano naturalmente anche alle “autofatture” transitate dallo SdI.


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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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