Giovedì 16 aprile 2020

La semplificazione per il versamento dell'imposta di bollo sulle FE

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L’art. 26 del D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità) ha previsto che il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza l’applicazione di sanzioni e interessi:

  • entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio, per il primo trimestre, se l’importo è inferiore a 250 euro
  • entro il 20 ottobre 2020, nel caso in cui, invece, risulti inferiore a 250 euro l’importo complessivo dell’imposta dovuta per i primi sei mesi dell’anno.

Nulla cambia, invece, per le scadenze di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre.


Fonte: https://www.melieassociati.it
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    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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    È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
    È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
    Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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