Mercoledì 21 febbraio 2024

Le novità in campo Iva della Legge di Bilancio 2024

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Circolare n. 3/E del 16 febbraio l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle recenti modifiche normative in materia di imposte indirette introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dai decreti “Anticipi” e “Salva-infrazioni” emanati nel 2023. 
Il documento, in particolare, fornisce istruzioni operative in merito a IVA, Ivafe e imposta di registro.

Tra le novità in campo Iva la legge di bilancio (articolo 1, commi 45, 46, 77 e 93) ha introdotto varie disposizioni, tra cui:

  • l'innalzamento al 10% (dal precedente 5%) delle aliquote IVA relative alle cessioni di alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile;
  • l'esclusione dal novero dei beni assoggettati ad aliquota ridotta dei seggiolini per bambini, per i quali l’imposta torna ad applicarsi nella misura ordinaria, pari al 22%. Per tali beni era precedentemente prevista l’aliquota ridotta al 5%;
  • la proroga dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% in relazione al pellet di legno, che interessa, nel dettaglio, i mesi di gennaio e febbraio 2024;
  • lo sgravio dell’Iva per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea. Prevista, inoltre una riduzione, da 154,94 euro a 70 euro (Iva inclusa), del valore minimo delle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare, trasportati nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione europea (effettuate a decorrere dal 1° febbraio 2024), al di sopra del quale la cessione può avvenire senza pagamento d’imposta.

Infine, la Circolare analizza l'estensione della procedura di immatricolazione prevista per i veicoli di provenienza unionale, anche a quelli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino, al fine di contrastare le frodi IVA nel settore del commercio dei veicoli che provengono da questi territori. 


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    Il software consente di determinare il compenso lordo da corrispondere ad un lavoratore autonomo in base al regime di determinazione delle imposte adottato (Ordinario, Forfetario “Start Up”, Forfetario, Imprenditoria Giovanile), in modo che lo stesso possa percepire, una volta determinate le imposte Irpef/sostitutive, addizionali regionale e comunale (se dovute), Irap (se dovuta) e i contributi previdenziali, un importo netto prestabilito.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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