Giovedì 9 maggio 2024

Le regole per l'erogazione dei rimborsi Iva dopo la Brexit

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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A decorrere dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell’Unione europea.
In tale contesto, è stato stipulato un accordo di reciprocità tra l’Italia e il Regno Unito, mediante scambio di Note Verbali dei rappresentanti dei due Paesi, entrato in vigore il 7 febbraio 2024.
All’interno delle Note Verbali i Governi dei due Stati dichiarano di ritenere formalmente sussistenti i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell’erogazione del rimborso IVA per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico e dagli operatori britannici sul territorio italiano, nell’ambito delle loro attività, a partire dal 1° gennaio 2021, rilevato che il Regno Unito non ha mai interrotto l’erogazione dei rimborsi agli operatori italiani.
L’accordo di reciprocità sarà attuato nel rispetto delle legislazioni britannica e italiana, nonché del diritto internazionale applicabile e, con riferimento alla posizione dello Stato italiano, degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, non comportando oneri aggiuntivi a carico dei bilanci previsti dalla normativa vigente di entrambi i Paesi.

Tanto premesso l'Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 22 del 2 maggio scorso, ha chiarito che, relativamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 con il Regno Unito, ai fini dell’erogazione dei rimborsi IVA è applicabile l’articolo 38-ter del D.P.R. n. 633/1972. 

Di conseguenza:

  • i soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso IVA al Regno Unito in conformità alla normativa vigente nel Paese;
  • i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono avanzare richiesta di rimborso IVA al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 38-ter che, a sua volta, rinvia al primo comma dell’articolo 38-bis2, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972. L’istanza di rimborso deve essere presentata secondo le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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    - rimborsate le spese anche a fronte di autocertificazione, purché le stesse non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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