Martedì 5 aprile 2022

Legge di Bilancio 2022: la Circolare delle Entrate di commento alle novità fiscali

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con la Circolare n. 9/E del 1° aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate illustra e analizza le principali novità normative in materia di imposte dirette contenute nella Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), partendo dal nuovo bonus affitto giovani e dalla proroga al 2024 delle detrazioni per la casa, alle agevolazioni per eventi sismici, alla stabilizzazione del tetto a 2 milioni di euro per compensazioni e rimborsi di crediti di imposta e contributi, fino alla possibilità per ricercatori e docenti tornati in Italia prima del 2020 di usufruire dell’imposta forfetaria prevista per il "rientro dei cervelli".
       
Relativamente al nuovo Bonus affitto per i giovani, l'art. 1, comma 155 dell'ultima Legge di Bilancio riconosce, dall’anno d’imposta 2022, ai giovani tra i 20 e 31 anni non compiuti, che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza, una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi quattro anni di durata contrattuale. Se superiore, la detrazione è pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

In particolare, rispetto alla precedente disciplina:

  • viene elevato dai 30 ai 31 anni (non compiuti) il requisito anagrafico per usufruire della detrazione;
  • viene estesa la detrazione al caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare, come ad esempio una stanza;
  • viene innalzato il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto;
  • viene stabilito che l’immobile per cui spetta l’agevolazione debba essere adibito a residenza del locatario;
  • viene prevista una detrazione più elevata pari al valore maggiore tra l’importo forfetario di 991,60 euro e il 20% dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2.000 euro.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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