Giovedì 20 maggio 2021

Modifiche agli ISA applicabili al periodo d'imposta 2020

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 116 del 17 maggio 2021, Suppl. Ord. n. 20, il D.M. 30 aprile 2021 con cui sono state approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), applicabili al periodo d’imposta 2020.

Le risultanze dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, aggiornati con le modifiche approvate con il presente decreto, rilevano ai fini dell’accesso al regime premiale e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

In particolare, nel decreto sono indicate:

  • la metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA, ed i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria da Covid-19, individuati sulla base della nota tecnica e metodologica;
  • gli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, necessari per tener conto di situazioni di differente vantaggio, ovvero svantaggio, competitivo, in relazione alla collocazione territoriale;
  • le misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto degli effetti dell’andamento congiunturale;
  • le modifiche alle note tecniche e metodologiche degli indici approvati con i D.M. 24 dicembre 2019  e D.M. 2 febbraio 2021;
  • le modifiche delle territorialità.

Il decreto ha infine stabilito che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA non si applicano nei confronti di chi esercita, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell’allegato 12 del decreto. I contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici devono comunque comunicare i dati economici, contabili e strutturali.


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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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