Mercoledì 17 aprile 2024

Monitora gli Aiuti de minimis con un solo click

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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AteneoWeb propone ai propri clienti un servizio dedicato all'analisi in REAL TIME degli Aiuti di Stato ed al calcolo di quelli in regime de minimis realizzato in collaborazione con CRexpert.

Con il semplice inserimento della Partita Iva o del codice fiscale, il servizio di Analisi de minimis consente di verificare in automatico tutti i benefici ottenuti dall’impresa presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) ai fini di adempiere alla legge 124/2017, che prevede l’obbligo per le aziende di pubblicare l’elenco delle erogazioni pubbliche ricevute nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.
Inoltre, il servizio permette di verificare l’effettivo utilizzo del plafond nell’ultimo triennio, da parte dell’impresa, ai fini di non perdere l’accesso alle sovvenzioni pubbliche cui ha diritto.

Visualizza un Report demo del servizio.

Perché è importante calcolare e monitorare gli aiuti de minimis?

  • perché se un’azienda vuole ottenere delle agevolazioni, deve fare attenzione a non superare i canonici € 300.000 di aiuti nell’ultimo triennio valutato su base mobile;
  • perché nella nota integrativa del bilancio d’esercizio è obbligatorio, ai sensi della “trasparenza”, segnalare l’importo totale degli aiuti ricevuti;
  • perché in caso di richiesta di garanzia pubblica in occasione dell’erogazione di un finanziamento, è necessario comunicare gli aiuti ricevuti all’interno nel documento “allegato 4”.
  • per adempiere all’obbligo di pubblicazione legge 124/7.


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DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Plafond mobile IVA 2025 protocollo doganale

    Plafond mobile IVA 2025 protocollo doganale

    Foglio in Excel per la gestione del plafond mobile IVA.
    Il foglio di lavoro è stato progettato sulla base dell'esempio del protocollo procedurale sul plafond iva ad uso dei verificatori doganali.

    Il file è utilizzabile in “scrittura” fino ad 15 mesi dalla data di acquisto ed in sola “lettura” superato tale periodo.

    Sarà disponibile a breve anche una versione in cloud, utilizzabile online con un qualsiasi browser, anche da smartphone o tablet, senza necessità di installazione, software di terze parti.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Ricorso avverso avviso di intimazione (o ingiunzione fiscale) in ipotesi di irreperibilità relativa. Vizi delle formailità di notifica ex art. 140 c.p.c.

    Ricorso avverso avviso di intimazione (o ingiunzione fiscale) in ipotesi di irreperibilità relativa. Vizi delle formailità di notifica ex art. 140 c.p.c.

    Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione o ingiunzione fiscale tenuto conto dei vizi della notifica dell’atto prodromico all’intimazione – eseguita secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. - nel Comune dove era situata l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario, ma non era stato possibile eseguire la consegna della copia dell'atto da notificare a una delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.

    a cura di: Dott. Attilio Romano
  • Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025

    Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025

    Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal  Dl 118/2024.

    Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).

    Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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