Con Risposta n. 461 del 14 novembre l'Agenzia delle Entrate chiarisce in merito alla possibilità, da parte del proprietario di una baita alpina («Rascard» del XVI secolo) collocata in area tutelata e che ha effettuato lavori di ristrutturazione per i quali ha dovuto chiedere l'autorizzazione alla Sovrintendenza, di poter fruire della detrazione del 19% prevista dall'articolo 15, comma 1, lett. g) del TUIR per gli immobili vincolati ed i lavori per i quali è obbligatoria l'autorizzazione preventiva da parte della Sovrintendenza.
L'Agenzia, sentito il parere tecnico del Ministero della Cultura, ha chiarito che la sola circostanza che un edificio si trovi in corrispondenza di territori costieri, territori montani o parchi naturali non é di per sé sufficiente ad accedere al beneficio fiscale, atteso che la finalità della norma è quella di "agevolare i soggetti tenuti, per legge o in virtù del riconoscimento del Ministero, ad affrontare spese per effettuare lavori di conservazione di beni di interesse culturale".
Nel caso di specie, oggetto dell'interpello, non risultava l'interesse culturale dell'edificio né la necessità delle spese effettivamente sostenute sulla base della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata alla competente Soprintendenza.
L'Istante non può quindi fruire della detrazione dall'Irpef, nella misura del 19% per le spese sostenute sui lavori di recupero e restauro conservativo dell'immobile.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Rettifica detrazione IVA contribuenti minimi e forfetari. Anno 2025
Foglio di calcolo XLS per la determinazione della rettifica della detrazione IVA da parte dei "contribuenti forfetari" (ex art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 - Legge Stabilità 2015) e dei "contribuenti minimi" (ex L. 244/2007, Art. 1, commi 96 e ss. e Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011).
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
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