Venerdì 22 aprile 2022

No al regime forfettario se per l'attività in Italia manca il requisito della "novità"

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con la Risposta n. 197 del 20 aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità, da parte di un professionista che ha svolto la propria attività di designer in un Paese estero per più di tre anni, e che intende trasferire la propria residenza in Italia per continuare l'esercizio della precedente attività a servizio dei medesimi clienti esteri, di optare per il regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014).

L'Agenzia Entrate sul punto chiarisce che, seppur il profesisonista possa fruire del regime forfetario (sussistendone tutti gli altri requisiti), dovrà determinare il reddito imponibile senza poter applicare l'aliquota ridotta del 5% prevista per le nuove attività produttive. Il requisito di "novità", infatti, risulta essere escluso per espressa dichiarazione del professionista, il quale afferma che intende proseguire la «medesima attività svolta nel Paese Estero» e che la stessa «sarà rivolta agli stessi clienti».
Non è quindi sufficiente, conclude l'Agenzia, trasferire effettivamente la residenza in Italia e aprire una nuova partita Iva per poter beneficiare del regime agevolativo, che è destinato ad incentivare esclusivamente la nascita di nuove iniziative. 


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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