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Martedì 6 settembre 2022

Nomina rappresentante fiscale tramite lettera in carta libera, firmata e annotata

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con la Risposta n. 442 del 2 settembre 2022 l'Agenzia delle Entrate, chiariti mezzi ufficiali attraverso i quali può avvenire la nomina del rappresentante fiscale in Italia di una società estera, ha chiarito che tale nomina: 

  • può essere redatta in carta libera;
  • deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate contestualmente alla richiesta di attribuzione del numero di partita IVA;
  • deve riportare i dati identificativi della società estera rappresentata e del soggetto passivo d'imposta italiano rappresentante.

Inoltre, la nomina deve essere sottoscritta davanti al funzionario dell'Ufficio dal soggetto che abbia potere di firma per conto della società estera e dal soggetto che eventualmente abbia potere di firma per conto del rappresentante italiano. 
La società estera, al fine di comprovare i poteri del firmatario, deve esibire la certificazione del Tribunale od una procura notarile di conferimento di poteri, ed entrambe le parti dovranno esibire i loro documenti di identità.
L'Agenzia Entrate, dopo aver effettuato i consueti controlli, provvede all'annotazione della lettera di nomina contestualmente alla sua ricezione, rilasciando all'interessato idonea documentazione attestante l'avvenuta annotazione nel registro Mod. VI.

Clicca qui per leggere il testo integrale della risposta dell'Ag. Entrate.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

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