La Corte di Cassazione, Sez. V Civile, con l'Ordinanza n. 21960 del 12 luglio 2022, si è espressa relativamente al caso di un contribuente al quale è stato contestato l'esercizio abusivo dell'attività di odontoiatra, svolta non avendone titolo ed ha chiarito che "non è configurabile un reddito da libero professionista in assenza di titolo abilitativo idoneo all'esercizio della professione intellettuale o liberale regolamentata. Tale professione è quella il cui esercizio è regolato dalla legislazione nazionale, e la legge individua quale condizione per il suo esercizio nell'interesse dell'utenza sia il titolo di studio indispensabile sia i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione".
L'attività svolta, continua la Cassazione, deve quindi essere qualificata come attività illecita, ed i proventi percepiti sono rientranti nelle categorie reddituali di cui all'art.6, comma 1, del d.P.R. n.917 del 1986, e devono essere assoggettati a tassazione ex art.14 della I. n.357 del 1993.
Infatti, in assenza di tali requisiti, il reddito prodotto non può essere considerato maturato nell'esercizio "di fatto" della professione regolamentata di odontoiatra, perché questa è specialmente disciplinata dal legislatore e il rispetto della disciplina normativa connota e informa la professione stessa a garanzia della prestazione medico sanitaria nei confronti del cittadino e dell'art.32 Cost..
L'attività abusivamente svolta, piuttosto, ricade nella generale e residuale nozione di "illecito civile, penale o amministrativo" di cui all'art.14 della I. 24 dicembre 1993 n.357, e con riferimento ai proventi non sottoposti a sequestro trova applicazione la presunzione di ricavi di cui all'art. 32 cit., non solo riguardo ai "versamenti" ma anche ai "prelevamenti" non giustificati.
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
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Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
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