Lunedì 20 luglio 2020

Notifiche degli atti tributari solo presso il domicilio fiscale del contribuente

a cura di: Avv. Paolo Alliata
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Con l'ordinanza del 03.12.2019, n. 31479 la Corte di Cassazione affronta un curioso caso, ovvero la notifica degli atti tributari all'indirizzo indicato per il servizio "seguimi" di Poste Italiane. La Corte di Cassazione afferma che non può essere equiparato al domicilio eletto dal contribuente. Quest'ultimo, regolato dall'art. 60 del D. P. R. n. 600 del 1973, è l'unico ad integrare i requisiti formali necessari a raggiungere l'obiettivo della notificazione. Spiegano i giudici che, invece, il servizio "seguimi" non ha alcuna rilevanza giuridica ai fini della validità delle notificazioni. Infatti l'indicazione di un nuovo indirizzo al quale recapitare la corrispondenza non può in alcun modo assurgere ad elezione di domicilio ai sensi della lettera d) dell'art. 60 del citato decreto, in assenza dei requisiti formali prescritti dalla norma.

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    Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal  Dl 118/2024.

    Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).

    Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).

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