Giovedì 27 luglio 2023

Nuovo credito d’imposta per le start up innovative nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il cosiddetto Decreto Bollette, convertito in Legge n. 56/2023, prevede un nuovo credito d’imposta per start up innovative in possesso di determinati requisiti, solo per l’anno 2023 e per un massimo di 200.000 euro.

Il credito spetta alle start up innovative costituite dal 1° gennaio 2020 che operano nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità, per attività di ricerca e sviluppo finalizzate a creare soluzioni innovative per realizzare strumenti e servizi tecnologici avanzati che garantiscano la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici

Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese ammissibili e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro ed ha queste caratteristiche:

  • può essere sfruttato esclusivamente in compensazione, senza limite annuale di 250.000 euro;
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni successive, fino all’anno nel quale termina l’utilizzo;
  • non rientra nel limite di due milioni di euro per i crediti d’imposta e i contributi compensabili o rimborsabili;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del calcolo della percentuale di deducibilità degli interessi passivi;
  • è riconosciuto nel rispetto delle condizioni del “regime de minimis”, come previsto dal regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Ricordiamo che la somma degli aiuti de minimis non deve superare il limite massimo di 200.000,00 euro in tre anni, come da regolamentazione europea.

Ulteriori precisazioni sulla presentazione delle domande saranno fornite con apposito decreto attuativo.


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  • Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025

    Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025

    La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
    La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.

    È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
    È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025

    Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025

    La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
    Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
    Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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