In vigore dal 1 maggio il "Decreto PNRR 2" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022 e recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Tra le novità introdotte in ambito fiscale e tributario l'Art. 18, comma 1, anticipa al 30 giugno 2022, al posto del termine del 1° gennaio stabilito dal primo "Decreto Pnrr", l'applicazione delle sanzioni previste nei confronti di commercianti e professionisti che non accettano i pagamenti elettronici, ossia coloro che, nell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti o di prestazione di servizi, non accettano pagamenti effettuati con carte di debito o di credito, ad esclusione dei casi di "oggettiva impossibilità tecnica", come disposto dall'art. 15, comma 4 del Dl 179/2012.
Nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applica la sanzione amministrativa e pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento tramite Pos.
Ripartizione dei compiti – Incassi e pagamenti
Abbiamo redatto una schema di lavoro per la ripartizione dei compiti relativi agli incassi e ai pagamenti.
START UP INNOVATIVE: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori
Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
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