PayPal paga in 3 rate - Clicca per maggiori informazioni!
Giovedì 17 dicembre 2020

OIC 21 Partecipazioni: i chiarimenti definitivi

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Pubblichiamo di seguito la risposta definitiva che l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha fornito a fronte della richiesta di chiarimenti in merito alla classificazione nell'attivo immobilizzato oppure nell'attivo circolante di partecipazioni, tipicamente di controllo, acquisite per essere gestite e valorizzate in un arco temporale di medio-lungo periodo per poi essere cedute. Si tratta di un ulteriore chiarimento rispetto alla risposta pubblicata a novembre e messa in consultazione.

Al riguardo l'OIC osserva che" il criterio di classificazione dell'OIC 21 (par. 10) prevede che la classificazione nell'attivo immobilizzato e nell'attivo circolante dipende dalla destinazione della partecipazione. Le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni, le altre vengono iscritte nell'attivo circolante. Al fine di determinare l'esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa si considerano la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo.
Tenuto conto di quanto sopra, ciò che rileva ai fini della classificazione in bilancio delle partecipazioni (di controllo e non), è la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo. Dunque la mera prospettiva di vendita non è condizione sufficiente a determinare la classificazione nell'attivo circolante. Detta partecipazione sarà classificata nell'attivo immobilizzato se l'impresa prevede di venderla dopo un periodo prolungato di tempo dalla sua iscrizione in bilancio e se ha la capacità di mantenerla in portafoglio per un periodo prolungato di tempo.
Al riguardo per prolungato periodo di tempo deve considerarsi un arco temporale non inferiore a 12 mesi.
Alla luce di quanto sopra non si ravvede la necessità di un intervento dell'OIC di carattere interpretativo o emendativo".


Fonte: https://www.fondazioneoic.eu
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Calcolo convenienza rivalutazione terreni e partecipazioni: pacchetto software in Excel

    Calcolo convenienza rivalutazione terreni e partecipazioni: pacchetto software in Excel

    La legge di bilancio 2024 ha introdotto a regime la possibilità di effettuare la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni in base, rispettivamente, alle disposizioni degli articoli 5 e 7 della Legge 28.12.2001, n. 448.

    Questo pacchetto contiene i software in MS Excel per la rivalutazione di terreni e partecipazioni aggiornati alla luce della Legge di Bilancio 2025

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Calcolo convenienza rivalutazione terreni e partecipazioni: pacchetto software in Cloud

    Calcolo convenienza rivalutazione terreni e partecipazioni: pacchetto software in Cloud

    La legge di bilancio 2024 ha introdotto a regime la possibilità di effettuare la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni in base, rispettivamente, alle disposizioni degli articoli 5 e 7 della Legge 28.12.2001, n. 448.

    Questo pacchetto contiene i software in versione cloud per la rivalutazione di terreni e partecipazioni aggiornati alla luce della Legge di Bilancio 2025

    a cura di: AteneoWeb Cloud
  • Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025

    Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025

    La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
    La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.

    È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
    È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS