L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato in consultazione la bozza di comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali.
La comunicazione risponde ad una richiesta di parere da parte dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto “le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi“.
Oggetto della richiesta sono i bonus fiscali a cui è applicabile la disciplina della cessione a terzi ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, che ha introdotto la possibilità per il contribuente di optare alternativamente, al posto della fruizione diretta del beneficio fiscale, di un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte dell’impresa commissionaria dei lavori o per la cessione di un credito, pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Rientra in tale categoria di bonus fiscali anche il Superbonus 110%.
Eventuali commenti potranno essere inviato, entro il 10 febbraio 2021, all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it .
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Applicazione in cloud che stima in modo semplice, ma senza sacrificare la precisione dei risultati, il diverso trattamento fiscale previsto tra il regime ordinario e il regime forfettario (ex L. 190/2014) applicabile a tutte le persone fisiche, imprese o professionisti, con ricavi o compensi fino a 85.000 euro con due aliquote, a seconda che l’attività sia una "start up” o meno.
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Gestione, altresì, della estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.
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Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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