Giovedì 17 giugno 2021

Pensionati esteri: chiarimenti sull'applicazione di IMU e TARI per immobili in Italia

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF è stata pubblicata la Risoluzione n.5/DF dell'11 giugno 2021 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito all’applicazione dell’IMU e della TARI agli immobili posseduti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, di cui all’art. 1, comma 48 della legge di bilancio 2021.

La disposizione, in particolare, prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi".

La nota del Dipartimento delle Finanze, in proposito, fornisce due chiarimenti, precisando che il regime agevolativo previsto non è applicabile indipendentemente dal Paese di residenza del pensionato, in quanto la norma prevede espressamente che, tra le altre condizioni, sussista anche quella della residenza “in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia”, ossia che debba esserci coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall’Italia, e lo Stato che eroga la pensione.

In materia previdenziale, prosegue la nota, la definizione di pensione in regime internazionale indica una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati in Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito e in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale).
Fanno eccezione il Messico e la Repubblica di Corea, le cui convenzioni non prevedono la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi. Per cui, in tali casi non è applicabile il regime previsto dal comma 48 dell’art. 1 della citata legge di bilancio 2021.

In conclusione, il Dipartimento delle Finanze afferma che nell’ambito della categoria di “pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia” rientrano sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale con le eccezioni sopra descritte e che tali considerazioni valgono non solo per usufruire della riduzione alla metà dell’IMU ma anche per il versamento della TARI dovuta in misura ridotta di due terzi.
Rimane comunque escluso dal perimetro applicativo della disposizione in oggetto il caso in cui la pensione è maturata esclusivamente in uno Stato estero, dal momento che in siffatta ipotesi manca uno dei requisiti espressamente richiesti dalla legge.


Fonte: https://www.finanze.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Nuova classificazione ATECO 2025

    Nuova classificazione ATECO 2025

    Il Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione UE del 10 ottobre 2022 ha aggiornato la classificazione statistica delle attività economiche denominata NACE (Nomenclatura generale delle Attività economiche nella Comunità Europea), introducendo nuove classificazioni volte a rappresentare in modo più puntuale l’evoluzione del tessuto produttivo ed economico internazionale.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • GESTIONE MIGRAZIONE CLIENTI da 'ATECO 2022' ad 'ATECO 2025'

    GESTIONE MIGRAZIONE CLIENTI da 'ATECO 2022' ad 'ATECO 2025'

    Lo scorso 11 dicembre 2024, in Italia, l’ISTAT ha pubblicato la struttura della classificazione ATECO 2025, con lo scopo di dettagliare a livello nazionale i contenuti espressi nella classificazione europea delle attività economiche (NACE).
    Più recentemente, il 7 febbraio 2025, l’ISTAT ha pubblicato anche le relazioni di corrispondenza tra le classificazioni delle attività economiche ATECO 2025 e la versione precedente (aggiornamento 2022 di ATECO 2007).
    La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Guida fiscale per servizi di coaching e altre consulenze online

    Guida fiscale per servizi di coaching e altre consulenze online

    I corsi online, specialmente quelli di lingua inglese, stanno diventando sempre più popolari potendo beneficiare di una platea di potenziali clienti su scala multinazionale.

    La loro erogazione comporta specifiche considerazioni fiscali e IVA, soprattutto quando sono destinati a privati consumatori nell'Unione Europea (UE) diversi dall'Italia.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
Attenzione: la pubblicazione della notizia risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Altre notizie

tutte le notizie

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS