Il Codice Civile stabilisce chiaramente che i soci non possono ripartire somme che non rappresentano utili realmente conseguiti (art. 2303 c.c.). Questa disposizione, dettata specificamente per le S.N.C., si estende anche alle S.A.S. mediante il rinvio previsto dall’art. 2305 c.c.. Eventuali prelievi ad altro titolo devono essere documentati e regolarmente contabilizzati.
Con l’ordinanza N. 15919/2024 pubblicata il 6 giugno 2024 la Cassazione ha confermato la riqualificazione operata dall’amministrazione finanziaria di prelevamenti effettuati sul conto corrente di una Società in accomandita semplice (s.a.s.) in compensi di lavoro autonomo occasionale e la relativa tassazione in capo ai soci, non essendo tali prelevamenti giustificabili come finanziamenti fatti dalla società, in assenza di proventi contabilizzati a titolo e di una reale capacità reddituale dei soci di restituirli.
La Corte ha confermato la legittimità dell’operato dell’Agenzia Entrate, ma ha sottolineato che è fondamentale analizzare il caso concreto per determinare se tali somme debbano essere considerate un prestito della società ai soci o prelevamenti di natura reddituale. In particolare, fin quando le somme prelevate dai soci non eccedono gli utili conseguiti dalla società, tali prelevamenti sono considerati rappresentativi di utili. Quando invece le somme prelevate eccedono gli utili, l’eccedenza non può essere considerata utile e richiede un diverso inquadramento fiscale. Nella fattispecie esaminata dalla sentenza, la mancanza di corresponsione degli interessi e l’assenza di capacità reddituale dei soci per restituire le somme prelevate ha permesso di escludere che tali somme fossero un prestito.
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Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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