Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 ottobre sono state definite le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto introdotti dal decreto "Sostegni-bis" (art. 1 commi da 5 a 13 del Dl n. 73/2021), in favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro ed hanno subìto perdite a causa del protrarsi della pandemia di Covid-19.
Con la Risoluzione n. 63/E del 3 novembre 2021 l'Agenzia ha istituito i seguenti 3 codici tributo, differenziati in base all'indennizzo oggetto della domanda, per l'utilizzo in compensazione e tramite modello F24, dei suddetti contributi:
L'ammontare del contributo utilizzabile in compensazione è consultabile nella sezione "Cassetto fiscale", accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, al link "Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili"; nel caso in cui l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all'importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.
Pacchetto software per la gestione delle assegnazioni e cessioni agevolate degli immobili di società e relativa tassazione in capo alla stessa e ai soci.
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Ravvedimento speciale da concordato 2025: informativa e liberatoria
Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
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