Tra le misure arrivate durante l’iter parlamentare per la conversione in legge del decreto "Sostegni" ricordiamo la proroga dei termini di versamento dell’Irap non assolta a causa dell’errata applicazione dell’esonero previsto dal "decreto Rilancio", precedentemente annunciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Comunicato Stampa n. 87 del 30 aprile 2021.
In particolare viene prorogato di 5 mesi, e quindi fino al 30 settembre 2021, il precedente termine per regolarizzare, senza sanzioni e interessi, l’Irap (saldo 2019 e primo acconto 2020) non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero contenute nel decreto "Rilancio" a favore di lavoratori autonomi e imprese con ricavi o compensi 2019 non superiori a 250 milioni di euro, ossia in violazione delle condizioni e dei limiti dettati dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Calcolo compenso lordo lavoro autonomo 2025
Il software consente di determinare il compenso lordo da corrispondere ad un lavoratore autonomo in base al regime di determinazione delle imposte adottato (Ordinario, Forfetario “Start Up”, Forfetario, Imprenditoria Giovanile), in modo che lo stesso possa percepire, una volta determinate le imposte Irpef/sostitutive, addizionali regionale e comunale (se dovute), Irap (se dovuta) e i contributi previdenziali, un importo netto prestabilito.
Ravvedimento speciale da concordato 2025: informativa e liberatoria
Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
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