Giovedì 29 febbraio 2024

Pubblicato il modello 770/2024 in versione definitiva

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Provvedimento del 26 febbraio l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 770/2024, relativo all’anno di imposta 2023, insieme alle istruzioni per la compilazione, che i sostituti d'imposta devono utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2023 ed i relativi versamenti, oltre alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
Nel modello 770/2024 confluiscono inoltre le compensazioni operate, i crediti d’imposta utilizzati e dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Tra le novità del modello 770/2024:

  • la sezione relativa all’affrancamento delle quote da Oicr;
  • la nota per l’emergenza alluvionale nei Quadri ST e SV;
  • la colonna per la gestione del credito da Trattamento integrativo speciale nel Quadro SX.

Il Modello 770/2024 deve essere presentato per via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2024 dell’anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024: versione Cloud

    DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024: versione Cloud

    Applicazione cloud per la determinazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024.

    CLICCA QUI per vedere la DEMO dell'applicazione.

    E' disponibile anche la versione Excel.

    a cura di: AteneoWeb Cloud 3
  • Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025

    Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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