Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 marzo 2024, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vengono revisionati 88 indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che gli interessati potranno utilizzare già dalla nella dichiarazione dei redditi 2024, periodo di imposta 2023, al fine di ottenere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del DL n. 50/2017.
I 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, da utilizzare per il periodo di imposta 2023, erano stati approvati dall'Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 68629 del 28 febbraio 2024.
Gli 88 Isa revisionati rappresentano le evoluzioni di altrettanti indici già approvati con decreto MEF del 21 marzo 2022 e sono stati esaminati dalla Commissione degli esperti nella seduta del giorno 22 febbraio 2022.
DI questi, 31 riguardano le attività del commercio, 18 le attività professionali, 24 sono relativi all’area dei servizi e 15 relativi al comparto delle manifatture.
DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024: versione Cloud
Applicazione cloud per la determinazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024.
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E' disponibile anche la versione Excel.
FLAT TAX FORFETTARI 2025, test di convenienza (versione Cloud)
Applicazione in cloud che stima in modo semplice, ma senza sacrificare la precisione dei risultati, il diverso trattamento fiscale previsto tra il regime ordinario e il regime forfettario (ex L. 190/2014) applicabile a tutte le persone fisiche, imprese o professionisti, con ricavi o compensi fino a 85.000 euro con due aliquote, a seconda che l’attività sia una "start up” o meno.
In particolare:
- 5% per le start up;
- 15% per gli altri soggetti
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Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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