Il riferimento è alla recente pubblicazione del principio di diritto n. 3/2022 dell’Agenzia delle Entrate in materia di regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate, con cui è stato chiarito che, per godere del regime transitorio di tassazione degli utili prodotti antecedentemente al 2018 è sufficiente la delibera assembleare di distribuzione e non anche il pagamento.
Si tratta di una nuova interpretazione che supera la precedente contenuta nella Risposta dell'agenzia Entrate n. 454 del 16 settembre 2022, dopo la cui pubblicazione è stata avviata un'interlocuzione e sono seguiti diversi incontri tra i Commercialisti e la stessa Agenzia.
"E’ quindi apprezzabile la nuova interpretazione", ha dichiarato il Consigliere nazionale e tesoriere dei commercialisti delegato all’area fiscale, Salvatore Regalbuto, "che risponde al dettato normativo, così come è apprezzabile la disponibilità ricevuta per un confronto prettamente tecnico tra operatori della materia. Soprattutto su temi operativi, questo confronto non può che determinare maggior chiarezza e condivisione nell’applicazione delle norme, limitando errori e contenzioso, ed è con questo modus operandi che intendiamo radicare l’interlocuzione con le Istituzioni di riferimento".
I corsi online, specialmente quelli di lingua inglese, stanno diventando sempre più popolari potendo beneficiare di una platea di potenziali clienti su scala multinazionale.
La loro erogazione comporta specifiche considerazioni fiscali e IVA, soprattutto quando sono destinati a privati consumatori nell'Unione Europea (UE) diversi dall'Italia.
Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
Applicazione in cloud che stima in modo semplice, ma senza sacrificare la precisione dei risultati, il diverso trattamento fiscale previsto tra il regime ordinario e il regime forfettario (ex L. 190/2014) applicabile a tutte le persone fisiche, imprese o professionisti, con ricavi o compensi fino a 85.000 euro con due aliquote, a seconda che l’attività sia una "start up” o meno.
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