La Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), recentemente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 1° gennaio, ha riaperto i termini per effettuare la rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate in base alle disposizioni dell’art. 7 della Legge 28.12.2001, n. 448.
In particolare, le persone fisiche non imprenditori, enti non commerciali e soggetti non residenti potranno rideterminare a fini fiscali, sulla base di apposita perizia, il valore d’acquisto di terreni e partecipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2021, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota dell’11%.
Tale pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2021, in una unica soluzione o fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo. Entro la stessa data dovranno avvenire redazione edgiuramento della perizia di stima.
Rivalutazione terreni. Calcolo convenienza: versione Cloud
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Rivalutazione partecipazioni. Calcolo convenienza: versione Cloud
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
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